Crediti ECM
Unità di misura del sistema di Educazione Continua in Medicina (ECM) utilizzata per quantificare e certificare le attività formative completate dai professionisti sanitari italiani. Un credito ECM equivale a 60 minuti di tempo stimato di apprendimento. Nel triennio 2026-2028, l'obbligo formativo è di 150 crediti totali senza vincolo annuale, rappresentando una significativa novità nel sistema normativo italiano.
Il sistema ECM italiano: storia e evoluzione
I crediti ECM (Educazione Continua in Medicina) rappresentano il fondamento del sistema italiano di formazione continua obbligatoria per i professionisti sanitari. Introdotto nel 2002, il sistema ECM è stato sviluppato per garantire che medici, infermieri, farmacisti, odontoiatri e altri operatori sanitari mantengono e aggiornano costantemente le loro competenze professionali secondo i più recenti standard evidence-based.
Nel corso degli anni, il sistema ECM ha subito diverse trasformazioni normative per adattarsi ai cambiamenti della pratica clinica e alle esigenze organizzative del Sistema Sanitario Nazionale. La riforma del triennio 2026-2028, sancita dall'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 e dalle successive Delibere della Commissione Nazionale per la Formazione Continua, introduce modifiche significative nella struttura degli obblighi formativi.
L'obbligo formativo nel triennio 2026-2028: 150 crediti senza vincoli annuali
Una novità fondamentale della riforma 2026-2028 riguarda l'eliminazione del vincolo annuale di crediti obbligatori. Nel triennio precedente, era richiesto un minimo di 50 crediti per anno; nel nuovo triennio, l'obbligo totale è di 150 crediti complessivi, consentendo ai professionisti sanitari una distribuzione completamente personalizzata tra i tre anni.
Questa flessibilità consente ai professionisti di:
- Concentrare la formazione in anni con minor carico di lavoro
- Acquisire più crediti anticipatamente se in vista di periodi sabatici
- Adattarsi alle contingenze organizzative e personali
- Pianificare percorsi formativi strutturati attraverso il Dossier Formativo Individuale (DFI)
Equivalenza temporale e calcolo dei crediti
Un credito ECM corrisponde a 60 minuti di tempo stimato di apprendimento. Questo tempo non rappresenta il tempo reale di partecipazione (che può variare in base al metodo didattico), ma piuttosto il tempo teorico necessario per assimilare i contenuti formativi secondo le metodologie educative standard.
Il calcolo dei crediti ECM per diversi tipi di evento formativo segue regole specifiche:
- Formazione a Distanza (FAD): 1 credito ogni 60 minuti di contenuto formativo strutturato
- Formazione Residenziale (RES): 1 credito ogni 60 minuti di partecipazione a convegni, congressi, seminari
- Formazione sul Campo (FSC): crediti assegnati secondo modalità specifiche di affiancamento professionale
- Autoformazione: accreditamento tramite provider per autoformazione con certificazione della lettura di letteratura scientifica
Il sistema bonus: DFI e professionisti virtuosi nel 2026-2028
La Delibera 3/2025 della Commissione Nazionale per la Formazione Continua introduce un sistema bonus finalizzato a incentivare la pianificazione strutturata della formazione continua:
Bonus Dossier Formativo Individuale (DFI)
I professionisti che costruiscono e pubblicano il proprio DFI (piano formativo personalizzato) sul portale CoGeAPS entro il 31 dicembre 2027 ricevono 40 crediti bonus nel triennio 2026-2028. Questi crediti vengono assegnati automaticamente al raggiungimento della scadenza, indipendentemente dal completamento del DFI stesso.
Completare almeno il 70% del percorso programmato nel DFI genera inoltre il diritto a ulteriori 30 crediti bonus nel triennio 2029-2031.
Bonus DFG (Dossier Formativo di Gruppo)
I professionisti che partecipano a un Dossier Formativo di Gruppo (iniziativa organizzativa collettiva di formazione) ottengono 30 crediti bonus nel triennio 2026-2028.
Professionisti virtuosi
Sono previsti bonus aggiuntivi di 10-20 crediti per professionisti che dimostrano:
- Partecipazione a programmi di audit clinico e QI (Quality Improvement)
- Certificazioni professionali ulteriori
- Attività di formazione in equipe secondo linee guida nazionali
- Partecipazione a comunità di pratica professionale
Compensazione dei debiti formativi: Delibera 1/2025
Una importante novità della Delibera 1/2025 della Commissione Nazionale riguarda il meccanismo di compensazione automatica dei debiti formativi al termine del triennio.
I professionisti che a fine triennio (31 dicembre 2028) non abbiano raggiunto i 150 crediti obbligatori avranno un periodo di grazia per completare la formazione mancante. La compensazione opera automaticamente attraverso il sistema CoGeAPS con termini specifici:
- Termine per compensazione ordinaria: 31 dicembre 2028
- I crediti mancanti devono essere acquisiti entro il termine stabilito per evitare conseguenze disciplinari
- Il sistema registra automaticamente i crediti con data di certificazione
Questa modalità semplificate rispetto a sistemi precedenti, evitando procedure complesse di autocertificazione.
Copertura assicurativa e Legge Gelli-Bianco
La Legge 24/2017 (Legge Gelli-Bianco) stabilisce che il professionista sanitario che non assolve l'obbligo formativo ECM non beneficia della copertura assicurativa per responsabilità civile verso i pazienti. Specificamente:
- È richiesto il completamento di almeno il 70% dell'obbligo ECM (105 crediti su 150 nel triennio 2026-2028) per accedere alla copertura assicurativa
- I professionisti con adeguato assolvimento ECM mantengono la protezione della copertura anche in caso di sinistro
- La mancata acquisizione dei crediti minimi può esporre il professionista a rischi legali significativi
Questo aspetto rende la formazione ECM non solo un obbligo formale, ma una necessità pratica per la protezione professionale.
Tipologie di crediti ECM per categoria professionale
I crediti ECM sono riconosciuti in modo differenziato secondo la categoria professionale:
- Medici: obbligo di 150 crediti, con crediti specifici per aggiornamento su competenze professionali
- Infermieri: 150 crediti con focus su competenze infermieristiche specifiche
- Farmacisti: 150 crediti con attenzione alle competenze farmaceutiche
- Odontoiatri: 150 crediti con focus odontologico
- Veterinari: 150 crediti con competenze veterinarie
- Psicologi**: 150 crediti con specializzazione psicologica
Tutti i professionisti hanno la medesima quantità obbligatoria, ma i provider ECM strutturano percorsi specifici per ciascuna categoria.
Tipologie di attività formativa riconosciute
I 150 crediti obbligatori possono essere acquisiti attraverso:
- Formazione a Distanza (FAD): corsi e-learning, webinar, video-lezioni (oltre il 65% dei crediti totali nel sistema nazionale)
- Formazione Residenziale (RES): convegni, congressi, seminari in presenza
- Formazione sul Campo (FSC): affiancamento professionale, project-based learning
- Autoformazione: lettura di letteratura scientifica certificata tramite provider autoformazione
- Attività di ricerca e sviluppo: partecipazione a progetti di ricerca clinica (con certificazione ECM)
Registrazione e tracciamento dei crediti ECM
Ogni credito ECM acquisito dal professionista viene automaticamente registrato nel database nazionale CoGeAPS a opera del provider ECM accreditato che eroga l'evento formativo. Il professionista può consultare in qualsiasi momento:
- Numero totale di crediti acquisiti nel triennio
- Data di acquisizione di ogni credito
- Provider che ha erogato la formazione
- Categoria formativa (FAD, RES, FSC)
- Argomenti formativi affrontati
Questa tracciabilità garantisce trasparenza e consente ai professionisti di pianificare efficacemente la propria formazione continua.
Riferimenti normativi e delibere 2026-2028
- Accordo Stato-Regioni 2 febbraio 2017: quadro normativo generale per la formazione continua in medicina
- Delibera CNFC 1/2025: compensazione automatica dei debiti formativi
- Delibera CNFC 3/2025: sistema bonus DFI e professionisti virtuosi
- Delibera CNFC 5/2024: criteri di accreditamento provider ECM
- Manuale Agenas di accreditamento: requisiti tecnici e organizzativi per provider
- Legge 24/2017 (Legge Gelli-Bianco): responsabilità civile e assicurazione
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