Accreditamento
Processo adottato da un organismo autorevole (Ministero della Salute, Agenas, Commissione Nazionale ECM, Regioni) per valutare e riconoscere formalmente che un'organizzazione sia capace di svolgere determinati compiti, in particolare l'erogazione di formazione continua in medicina.
Cos'è l'accreditamento nel sistema ECM italiano
L'accreditamento rappresenta il riconoscimento ufficiale che attesta la capacità di un ente, pubblico o privato, di erogare formazione continua in medicina conforme agli standard qualitativi stabiliti dalla normativa nazionale. Nel contesto del sistema ECM italiano, l'accreditamento è il prerequisito fondamentale per poter organizzare eventi formativi che rilascino crediti ECM validi ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo dei professionisti sanitari.
Il sistema nasce dall'esigenza di garantire che la formazione offerta ai professionisti della salute rispetti criteri di qualità, indipendenza scientifica e rilevanza clinica. Senza accreditamento, un'organizzazione non può erogare eventi ECM riconosciuti dal sistema nazionale, e i partecipanti non possono ottenere crediti formativi validi.
Livelli di accreditamento: nazionale e regionale
Il sistema ECM italiano prevede due livelli di accreditamento:
Accreditamento nazionale
Rilasciato dall'Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali), consente di erogare eventi formativi su tutto il territorio italiano. I provider nazionali devono soddisfare requisiti strutturali, organizzativi e qualitativi definiti nel Manuale nazionale di accreditamento.
Accreditamento regionale
Rilasciato dalle singole Commissioni Regionali ECM, permette di operare esclusivamente nell'ambito territoriale della regione accreditante. Alcune regioni (come Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana) hanno sviluppato sistemi di accreditamento particolarmente strutturati.
Tipologie di accreditamento
Il sistema distingue diverse fasi del percorso di accreditamento:
- Accreditamento provvisorio: rilasciato ai nuovi provider che devono ancora dimostrare la propria capacità organizzativa. Ha durata limitata e richiede il raggiungimento di obiettivi specifici per la conferma.
- Accreditamento standard: rilasciato dopo la verifica del mantenimento dei requisiti durante il periodo provvisorio. Ha validità quadriennale.
- Accreditamento definitivo: conferma dell'accreditamento standard dopo verifiche positive successive.
Requisiti per l'accreditamento
Per ottenere e mantenere l'accreditamento, un ente deve soddisfare requisiti rigorosi definiti dall'Agenas:
Requisiti strutturali e organizzativi
- Struttura dedicata: presenza di personale qualificato specificamente assegnato alla gestione della formazione ECM
- Comitato Scientifico: organismo multidisciplinare responsabile della qualità scientifica dei contenuti formativi
- Sistema di gestione documentato: procedure scritte per progettazione, erogazione, valutazione e rendicontazione degli eventi
- Piattaforma tecnologica: per i provider che erogano FAD, sistema LMS certificato con tracciabilità completa
Requisiti di indipendenza e trasparenza
- Gestione dei conflitti di interesse: dichiarazione obbligatoria di docenti, responsabili scientifici e dell'organizzazione
- Indipendenza da sponsor commerciali: separazione tra contenuti formativi e interessi commerciali
- Trasparenza finanziaria: rendicontazione delle fonti di finanziamento
L'accreditamento nel triennio 2026-2028
Il sistema di accreditamento riveste un'importanza ancora maggiore nel triennio 2026-2028, caratterizzato dall'obbligo di 150 crediti ECM senza vincoli di distribuzione annuale. I professionisti sanitari devono scegliere con attenzione eventi erogati da provider accreditati per garantire:
- La validità dei crediti acquisiti ai fini dell'obbligo formativo
- La registrazione automatica nel database CoGeAPS
- La conformità ai requisiti della Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017) che richiede il raggiungimento di almeno il 70% dell'obbligo formativo (105 crediti) per la piena efficacia della copertura assicurativa
La costruzione del Dossier Formativo Individuale entro il 2027, che garantisce 40 crediti bonus, può includere esclusivamente eventi erogati da provider regolarmente accreditati.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche - istituzione del sistema ECM
- Accordo Stato-Regioni 2 febbraio 2017 "La formazione continua nel settore salute"
- Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM
- Delibera CNFC n. 1/2025 sui crediti compensativi
- Delibera CNFC n. 3/2025 sul Dossier Formativo
- Legge 24/2017 (Legge Gelli-Bianco)
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