Legge Gelli-Bianco (Legge 24/2017)
La Legge Gelli-Bianco (Legge 8 marzo 2017, n. 24) disciplina la sicurezza delle cure e la responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. Per i professionisti della salute ha un impatto diretto sulla formazione continua: la piena efficacia della copertura assicurativa è collegata all'assolvimento di almeno il 70% dell'obbligo formativo ECM del triennio precedente.
Cos'è la Legge Gelli-Bianco
La Legge 24/2017, nota come Legge Gelli-Bianco dai nomi dei relatori Federico Gelli e Amedeo Bianco, è intitolata "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie". Rappresenta la riforma più organica della responsabilità sanitaria in Italia e stabilisce, già all'articolo 1, un principio fondamentale: la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell'interesse dell'individuo e della collettività.
La legge nasce per rispondere a due esigenze: ridurre il fenomeno della medicina difensiva (prescrizioni ed esami eseguiti più per tutelarsi legalmente che per reale necessità clinica) e garantire ai pazienti percorsi di risarcimento più rapidi e certi in caso di danno.
I pilastri della legge
Doppio binario di responsabilità (art. 7)
- Struttura sanitaria: risponde a titolo di responsabilità contrattuale (prescrizione 10 anni, onere della prova a carico della struttura)
- Professionista sanitario: risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale (prescrizione 5 anni, onere della prova a carico del paziente), salvo che abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta direttamente con il paziente
Responsabilità penale (art. 6)
L'articolo 6 ha introdotto nel codice penale l'art. 590-sexies: il professionista non è punibile per imperizia se ha rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate nel Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG) o, in mancanza, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che risultino adeguate alla specificità del caso concreto.
Obbligo assicurativo (artt. 10-12)
Le strutture sanitarie e i professionisti che esercitano in libera professione devono dotarsi di un'adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi. Il paziente danneggiato può esercitare l'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione.
Il collegamento tra ECM e assicurazione professionale
È l'aspetto più rilevante per la formazione continua. Il decreto attuativo della legge (DM 232/2023, in vigore dal marzo 2024) stabilisce che l'efficacia delle polizze assicurative per responsabilità professionale è condizionata alla regolarità formativa del professionista:
- Requisito minimo: aver conseguito almeno il 70% dell'obbligo formativo del triennio precedente, ovvero 105 crediti su 150 per il triennio 2026-2028
- Conseguenza dell'inadempienza: in caso di sinistro, la compagnia assicurativa può eccepire la mancata regolarità ECM e negare o ridurre la copertura, lasciando il professionista esposto personalmente al risarcimento
- Verifica: la posizione formativa è certificata dal CoGeAPS, che registra tutti i crediti ECM acquisiti
Questo meccanismo trasforma l'obbligo formativo da adempimento deontologico a requisito con conseguenze economiche e patrimoniali concrete: la formazione ECM diventa una vera e propria tutela professionale.
Cosa fare nel triennio 2026-2028
Per il triennio 2026-2028 il professionista sanitario deve acquisire 150 crediti ECM, senza alcun vincolo di distribuzione annuale: è quindi possibile pianificare liberamente la formazione nei tre anni. Per mettersi al riparo dal rischio assicurativo conviene:
- Verificare periodicamente la propria posizione sul portale CoGeAPS
- Sfruttare la compensazione automatica dei debiti pregressi prevista dalla Delibera CNFC n. 1/2025: i crediti in eccedenza acquisiti dal 2014 al 31 dicembre 2028 sanano i trienni precedenti
- Costruire il Dossier Formativo Individuale entro il 2027 per ottenere 40 crediti bonus
- Raggiungere quanto prima la soglia del 70% (105 crediti), così da garantire la piena efficacia della polizza
Riferimenti normativi
- Legge 8 marzo 2017, n. 24 (Legge Gelli-Bianco)
- DM 232/2023 - Regolamento attuativo in materia di assicurazioni
- Art. 590-sexies codice penale (responsabilità colposa per morte o lesioni in ambito sanitario)
- Accordo Stato-Regioni 2 febbraio 2017
- Delibera CNFC n. 1/2025 sui crediti compensativi
- Delibera CNFC n. 3/2025 sul Dossier Formativo
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Vedi anche: Sicurezza del paziente, Obbligo formativo, Crediti ECM, CoGeAPS, Linee guida, Dossier Formativo, ECM