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I corsi ECM si possono dedurre fiscalmente al 100%

Si possono dedurre fiscalmente le spese dei corsi ECM?

Tutti i Professionisti Sanitari sanno che la formazione continua è un obbligo piuttosto impegnativo. Ma sono consapevoli che si tratta anche (e soprattutto) di un'indispensabile leva per il proprio aggiornamento professionale. In quest'ottica, la formazione ECM rappresenta un vero e proprio "bene strumentale" e dovrebbe essere trattato dal fisco al pari di altri investimenti utili allo sviluppo della propria attività libero professionale. Per questo oggi può essere dedotta al 100%.

Nuove agevolazioni: la Legge 81/2017

Dallo scorso anno infatti, grazie al cosiddetto "Jobs Act del lavoro autonomo" (Art. 9, Comma 1, Legge n. 81 del 22/05/2017), si è determinata la deducibilità integrale delle spese per formazione e aggiornamento professionale. Il provvedimento costituisce una notizia estremamente positiva sia per i Provider ECM che per i Professionisti Sanitari che esercitino il lavoro autonomo. Il fatto che i corsi di formazione rientrino finalmente tra gli oneri “deducibili” (cioè le spese che possono essere sottratte al reddito prima di calcolare l’imposta) significa poter finalmente scegliere e frequentare i corsi di proprio interesse come autentico investimento professionale. La precedente formulazione del legislatore recitava: “Le spese di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare". Con la Legge 81 il testo diventa: “Sono integralmente deducibili entro il limite annuo di 10.000 euro le spese per l’iscrizione a corsi di aggiornamento professionale, comprese quelle di viaggio e soggiorno entro il limite annuo di 5.000 euro".

Differenza tra deducibilita' e detraibilita' fiscale

La deducibilità della propria formazione ECM implica che essa sia, com'è ovvio, inerente all’attività svolta dal Professionista Sanitario: non sono infatti deducibili corsi di cucina o giardinaggio! Da un punto di vista fiscale le spese di formazione sono interamente "deducibili" e non "detraibili": vediamo la differenza.

Gli oneri deducibili sono spese che possono essere detratte dal reddito imponibile prima di calcolare l’imposta dovuta. Ciò comporta la diminuzione della base imponibile e quindi l’importo delle addizionali comunali e regionali IRPEF. Gli oneri detraibili sono invece spese che possono essere detratte direttamente dal monte imposte da pagare, facendo così diminuire il relativo importo.

 

Agevolazioni anche per i dipendenti

Quanto detto finora vale per i Lavoratori Autonomi. Ogni Lavoratore Dipendente può però richiedere il rimborso (parziale o totale) delle quote versate per l'iscrizione a corsi ECM, facendo domanda alla propria organizzazione sanitaria (pubblica o privata). Per maggiori informazioni e per scaricare un utile modello di richesta di rimborso: https://www.ebookecm.it/rimborso-asl-ecm. Insomma, la Legge 81/2017 non ha alcuna influenza e non apporta novità per i Dipendenti: la possibilità di ottenere un rimborso continuerà, in riferimento ai regolamenti organizzativi interni.

 

Fonte: https://accademiatn.it

Inserita il 04/12/2018

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